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Gli agronomi e i forestali hanno competenze che gli agrotecnici non hanno

24 Giugno 2024

Per l’ennesima volta il Consiglio di Stato si è trovato costretto a confermare l’ovvio, ciò che è scritto in modo inequivocabile nella normativa vigente: le mansioni rientranti nella categoria professionale dell’agronomo e del forestale (art. 2 della Legge nr. 3/1976) e quelle previste per la categoria dell’agrotecnico (art. 11 della Legge nr. 251/1986) non possono ritenersi sovrapponibili.

La sentenza del Consiglio di Stato a seguito del ricorso che ha bloccato l’attività dell’amministrazione comunale di Cuneo e impegnato prima il TAR fin dal 2020 conferma le valutazioni fatte in primo grado dal giudice amministrativo. Anche il Consiglio di Stato, infatti, ribadisce la diversa capacità operativa tra gli iscritti all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali rispetto a quelli iscritti nel collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati, contraddicendo le deduzioni del ricorrente sulla sostanziale equivalenza del percorso di studio dell’agronomo e di quello dell’agrotecnico.